Se nel 2025 hai venduto bitcoin o un’altra cripto-attività da residente in Italia, la plusvalenza è tassata al 26% e la dichiarazione che la riporta, blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">il Redditi Persone Fisiche 2026, va inviata online all’Agenzia delle Entrate entro lunedì 2 novembre 2026. Quello che vendi dal 1° gennaio 2026 in poi è tassato al 33%, con un’eccezione per le stablecoin in euro. Ecco in breve come funzionano le tasse crypto 2026 in Italia, ad ottobre 2026.
La versione lunga conta, perché altri due obblighi riguardano anche chi non ha venduto nemmeno una moneta. Ogni residente che possiede crypto deve indicarle nella sezione di monitoraggio della dichiarazione (quadro RW, oppure quadro W nel 730), e quasi tutti devono versare una piccola imposta annuale dello 0,2% sul valore di ciò che detengono. Le sanzioni per un RW mancante sono una percentuale dell’importo omesso, non una cifra fissa.
Questa lezione spiega le regole italiane nel modo più pratico possibile: quale aliquota vale per quale anno, quali operazioni sono tassate, che cosa va in ogni quadro, che cosa l’Agenzia delle Entrate sa già di te e che cosa cambia ora che gli exchange segnalano i clienti con le regole europee DAC8. I principi generali (perché uno scambio può essere una cessione, perché conservare le prove conta) sono nella nostra introduzione alla tassazione delle crypto; il sistema francese è l’argomento della lezione precedente di questo percorso. Nulla di quanto segue è consulenza fiscale: le regole sono generali e il tuo caso va controllato con un commercialista.
Tassazione criptovalute in Italia: una categoria a sé, con aliquota propria
Dal 2023, con la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022), l’Italia ha una norma specifica per le cripto-attività. Le plusvalenze da vendita, scambio o altra cessione, e i proventi della loro detenzione, sono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi (nella versione in vigore per i redditi 2025 e 2026). Non si sommano allo stipendio e non seguono le aliquote IRPEF a scaglioni: si applica un’imposta sostitutiva in misura fissa, calcolata sulla sola plusvalenza netta.
La regola riguarda le cripto-attività nel senso ampio usato dal regolamento europeo MiCA: criptovalute come bitcoin ed ether, utility token, stablecoin e NFT. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato la propria lettura della norma in una circolare di 118 pagine, la n. 30/E del 27 ottobre 2023, che resta il riferimento per capire come l’ufficio applica l’imposta.
A decidere chi deve applicare queste regole è la residenza fiscale, non la cittadinanza. L’articolo 2 del TUIR, nella versione riscritta dal 2024, considera residente chi per la maggior parte del periodo d’imposta ha in Italia la residenza civilistica o il domicilio, oppure vi è presente fisicamente. Il domicilio è ora il luogo in cui si sviluppano in prevalenza le relazioni personali e familiari. Chi è iscritto all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno si presume residente, salvo prova contraria. Il residente in Italia paga le tasse sulle plusvalenze crypto ovunque si trovino l’exchange o il portafoglio.
Detenere monete non fa scattare l’imposta sulle plusvalenze (l’imposta separata dello 0,2% sul valore è spiegata più avanti), e nemmeno spostarle tra due portafogli che sono entrambi tuoi. L’imposta scatta quando realizzi un guadagno: vendi in euro o in un’altra valuta ufficiale, paghi beni o servizi in crypto, oppure scambi con un’attività che non ha le stesse caratteristiche e funzioni (vedi sotto). Sono tassati anche i proventi della detenzione, come le ricompense di staking o gli interessi del prestito di crypto, sull’importo lordo: le istruzioni del modello dicono che sono tassati «senza alcuna deduzione».
Aliquota crypto: 26% per le vendite del 2025, 33% dal 1° gennaio 2026
In due anni l’Italia ha cambiato due volte il prezzo di vendere crypto. La legge di bilancio 2025 (legge 207 del 30 dicembre 2024) ha fatto due cose. Il comma 25 del suo articolo 1 ha eliminato la franchigia annuale di 2.000 € per le cessioni dal 1° gennaio 2025, quindi ogni euro di guadagno è ora imponibile. Il comma 24 ha fissato l’aliquota al 33% per le plusvalenze «realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026», cioè realizzate dal 1° gennaio 2026.
La legge di bilancio 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025, articolo 1, comma 28) ha lasciato il 33% ma ha escluso i token di moneta elettronica denominati in euro, che restano al 26%. A gennaio 2026 la Lega ha proposto di rinviare il 33% al 2027 con un emendamento al decreto Milleproroghe; non abbiamo trovato segni che sia stato approvato, e i testi ufficiali continuano a indicare il 33% per il 2026.
| Quando la plusvalenza è realizzata | Aliquota | Franchigia di 2.000 € | Dichiarata in |
|---|---|---|---|
| 2023 e 2024 | 26% | Sì, tassate solo le plusvalenze annue sopra 2.000 € | Dichiarazioni presentate nel 2024 e nel 2025 |
| Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 | 26% | No (abolita) | Redditi PF 2026, scadenza 2 novembre 2026 |
| Dal 1° gennaio 2026, crypto in generale | 33% | No | Dichiarazione presentata nel 2027 |
| Dal 1° gennaio 2026, token di moneta elettronica in euro | 26% | No | Dichiarazione presentata nel 2027 |
Fonti: legge 197/2022, legge 207/2024 articolo 1 commi 24 e 25, legge 199/2025 articolo 1 comma 28, istruzioni del Redditi PF 2026 (aggiornate al 13 maggio 2026). Su una plusvalenza di 10.000 € la differenza è di 700 €: 2.600 € di imposta per una vendita fatta a dicembre 2025, 3.300 € per la stessa vendita fatta a gennaio 2026.

Le stablecoin in euro hanno mantenuto il 26%
L’eccezione introdotta per il 2026 è stretta. Riguarda i proventi della detenzione, della vendita o dell’uso di token di moneta elettronica denominati in euro, come definiti dal MiCA. La legge li descrive come token il cui valore è ancorato in modo stabile all’euro e le cui riserve sono interamente in attività in euro presso enti autorizzati nell’Unione europea. Per questi token l’aliquota resta al 26%. Lo stesso comma stabilisce che la semplice conversione di euro in token di moneta elettronica in euro, o il loro rimborso in euro al valore nominale, non è affatto una cessione.
Le stablecoin in dollari non sono coperte, nemmeno quando sono token di moneta elettronica autorizzati nell’Unione. Per la differenza tra i tipi di token, leggi la nostra guida a che cosa sono le stablecoin e come mantengono il valore.
Perché nelle banche dati il comma del 33% risulta abrogato
Chi apre la legge 207/2024 su Normattiva, il portale ufficiale della normativa italiana, può trovare il comma 24 segnato «abrogato» dal decreto legislativo 117 del 19 giugno 2026. Quel decreto è il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026, che riunisce in un solo testo disposizioni sparse e si applica dal 1° gennaio 2027. Abbiamo controllato la cronologia delle versioni del portale: il comma 24, con l’aliquota del 33% e l’eccezione per i token in euro, risulta in vigore al 31 dicembre 2026 e abrogato solo dal 1° gennaio 2027, quando subentra il nuovo testo.
In pratica il 33% si applica alle plusvalenze crypto realizzate nel corso del 2026, con i vecchi numeri di articolo. Dall’anno d’imposta 2027 le regole stanno nel nuovo testo unico con numerazione diversa. I commentatori lo descrivono come una compilazione che non cambia le aliquote, ma non abbiamo potuto leggere per intero i suoi articoli sulle crypto né verificare dove sia finito il 33%: considera non confermato qualsiasi nuovo numero di articolo che vedi citato, finché l’Agenzia non pubblica istruzioni aggiornate.
Quali operazioni sono tassate e quali scambi crypto-crypto no
Sugli scambi l’Italia è più generosa di molti altri paesi. La legge dice che la permuta tra cripto-attività aventi «eguali caratteristiche e funzioni» non è un evento imponibile. Nella circolare 30/E l’Agenzia fa due esempi: comprare ether con bitcoin non è una cessione, e nemmeno scambiare un NFT con un altro. La moneta che ricevi eredita il costo in euro di quella che hai ceduto, quindi la plusvalenza è solo rinviata fino a una cessione imponibile.
Il confine è tracciato in base alla funzione, non al fatto che entrambi i lati siano token. È una differenza reale con la Francia dove, come spiega la nostra lezione sulle tasse crypto in Francia, uno scambio tra cripto-attività senza versamento di contanti è rinviato qualunque siano i token, stablecoin comprese secondo la legge in vigore ad ottobre 2026. In Italia lo stesso passaggio in una stablecoin può essere già un evento imponibile.
Altri scambi sono tassati perché i due beni svolgono funzioni diverse:
- Comprare un NFT con una criptovaluta è una permuta imponibile, secondo la circolare.
- Scambiare una criptovaluta con un token di moneta elettronica (una stablecoin che dà diritto al valore nominale in una valuta ufficiale, come USDC o EURC) è imponibile, perché il token è considerato moneta elettronica.
- Scambiare una criptovaluta con un token collegato ad attività (ancorato a un paniere di beni) non è imponibile, secondo la stessa circolare.
- Spendere crypto per beni o servizi è una cessione al valore di ciò che ricevi.
Una domanda la legge la lascia aperta: se nel 2026 scambi bitcoin con un token di moneta elettronica in euro, la plusvalenza è tassata al 33% (è nata sui bitcoin) o al 26% (l’operazione riguarda un token in euro)? La legge di bilancio 2026 non lo dice. Finché l’Agenzia non pubblica chiarimenti, chiedi al tuo commercialista o all’intermediario quale aliquota applicano.
Anche le perdite sono trattate in modo asimmetrico. Secondo la circolare, la perdita o il furto delle chiavi private non è una perdita fiscalmente rilevante: le monete perse per una seed phrase dimenticata o per un attacco informatico non si possono dedurre.
Come si calcola la plusvalenza crypto da dichiarare
La plusvalenza è la differenza tra ciò che hai ricevuto (il prezzo in euro, oppure il valore normale di ciò che hai ottenuto in uno scambio imponibile) e ciò che l’attività ti è costata. Tre punti sorprendono i principianti:
- Il costo deve essere documentato «con elementi certi e precisi», secondo le parole delle istruzioni; se non riesci a provarlo, il costo è zero e tutto il prezzo di vendita è tassato.
- A differenza delle azioni, commissioni e spese delle crypto non si possono aggiungere al costo, in base all’articolo 68, comma 9-bis del TUIR.
- Le monete ricevute in eredità prendono il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione; quelle ricevute in donazione mantengono il costo del donante.
Guadagni e perdite dello stesso anno si compensano. Una perdita netta può essere riportata in avanti contro le plusvalenze crypto dei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione di averla indicata nella dichiarazione dell’anno in cui si è verificata. Per le perdite realizzate dal 2025 non vale più la vecchia soglia di 2.000 €. Il metodo di calcolo con esempi numerici, per Italia, Francia, Stati Uniti e Regno Unito, è l’argomento di una lezione successiva di questo percorso.
Come pagare le tasse crypto: dichiarazione o intermediario italiano
Per impostazione predefinita dichiari e paghi l’imposta da solo, con la dichiarazione dei redditi. I residenti che tengono le crypto presso un intermediario italiano possono invece scegliere il regime del risparmio amministrato, in cui l’intermediario applica l’imposta sostitutiva a ogni vendita e la versa per te. Secondo la circolare, gli intermediari in quel regime usano il costo medio ponderato delle monete. Quando l’intermediario ha applicato l’imposta, i valori che gestisce escono anche dall’obbligo di monitoraggio descritto sotto, in base all’articolo 4, comma 3 del decreto-legge 167/1990.
Gli exchange esteri non fanno da sostituto d’imposta italiano, e nessuno trattiene niente su un portafoglio hardware. Per le monete conservate così, l’unica strada è la dichiarazione. La nostra guida a come funzionano gli exchange centralizzati spiega la differenza tra la custodia su una piattaforma e il tenere le proprie chiavi.
Quadro RW crypto: dichiarare quello che possiedi anche se non hai venduto nulla
Il quadro RW è la parte del modello Redditi usata per il monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero. Dal 1° gennaio 2023 l’articolo 4 del decreto-legge 167/1990 include espressamente le cripto-attività: i residenti che le detengono devono indicarle nella dichiarazione, e lo stesso vale per i titolari effettivi che non le detengono direttamente. La posizione dell’Agenzia, confermata nella circolare 30/E, è che l’obbligo vale qualunque sia il metodo di conservazione e sia che le monete si trovino in Italia o all’estero.
In pratica, secondo le istruzioni del Redditi PF 2026 e la circolare:
- Una riga per ogni portafoglio o conto digitale, con il valore a inizio e a fine anno (o alla data in cui te ne sei disfatto).
- Ogni riga usa il codice investimento 21 («cripto-attività») nelle istruzioni attuali, che ha sostituito il codice 14 citato nella circolare del 2023; il codice paese è facoltativo per le crypto, quindi si dichiarano anche le monete su una chiavetta USB, su un telefono o su un computer e la custodia autonoma non è una via d’uscita dal RW.
- L’obbligo vale anche se hai venduto tutto durante l’anno: devi comunque indicare che cosa hai detenuto e per quanti giorni.
- L’esenzione di 15.000 € prevista dalla legge vale solo per depositi e conti correnti bancari detenuti all’estero, non per le crypto. Per le crypto non esiste un importo minimo.
- Un portafoglio presso un intermediario italiano che non ha applicato l’imposta va comunque nel RW.
Chi presenta il 730 semplificato invece del Redditi PF può dichiarare gli stessi valori nel quadro W, che l’Agenzia descrive come riferito alle cripto-attività detenute tramite portafogli, conti digitali o altri sistemi di conservazione, oltre all’imposta sul valore illustrata sotto. I dati da inserire seguono le istruzioni del RW.
Nel RW si riporta ciò che possiedi, non ciò che hai guadagnato. Un residente che nel 2025 ha comprato 3.000 € di bitcoin e non ha fatto altro deve comunque compilarlo. La nostra guida ai portafogli crypto spiega la differenza tra conti custodial e portafogli che controlli tu, ed è così che si decide quante righe servono.

L’imposta sul valore delle cripto-attività: lo 0,2% sulle crypto che detieni
Quasi tutti i possessori pagano nel RW anche l’imposta sul valore delle cripto-attività, spesso abbreviata in IVCA nelle guide italiane (l’Agenzia non usa la sigla). L’ha creata la legge di bilancio 2023, modificando l’articolo 19 del decreto-legge 201/2011. Non è l’IVAFE, la più vecchia imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero: la circolare 30/E nota che le crypto erano fuori dall’IVAFE prima del 2023, e questa imposta colma il vuoto.
L’imposta è del 2 per mille (0,2%) del valore al 31 dicembre. Le regole stanno nelle istruzioni:
- Il valore è quello indicato dall’exchange presso cui hai comprato le monete; in mancanza, quello di una piattaforma comparabile o di un sito di dati di mercato; in mancanza ancora, il costo di acquisto.
- L’importo è proporzionale ai giorni di detenzione e alla tua quota se le monete sono cointestate.
- La deve ogni residente che detiene crypto, a meno che un intermediario abbia già applicato l’imposta di bollo equivalente, anch’essa al 2 per mille, così da evitare la doppia imposizione.
- Il pagamento avviene con il modello F24 con codice tributo 1727, alle stesse scadenze delle imposte sui redditi, acconti compresi (codici 1728 e 1729), con credito per l’eventuale imposta patrimoniale equivalente pagata all’estero sulle stesse monete.
- Il totale calcolato nel rigo RW8, per tutte le tue crypto insieme, non si versa quando non supera 12 €.
Qualche esempio di calcolo: 20.000 € detenuti tutto l’anno a tuo nome costano 40 €; lo stesso portafoglio cointestato al 50% costa 20 €. Se la tua unica crypto è un portafoglio da 5.000 €, l’imposta è di 10 €, sotto il limite di 12 €, quindi non si paga nulla, anche se il portafoglio va comunque dichiarato. Quest’imposta è dovuta che tu abbia guadagnato o no.
Alcuni blog la confondono con l’imposta sulle transazioni finanziarie sulle azioni, che la legge di bilancio 2026 ha raddoppiato dallo 0,2% allo 0,4%. Quella modifica non riguarda le crypto.
Monitoraggio fiscale: che cosa l’Agenzia delle Entrate vede già
Il monitoraggio ha due lati. Dal tuo, il quadro RW. Dall’altro, banche, istituti di pagamento, cambiavalute crypto e fornitori di portafogli custodial registrati in Italia devono segnalare all’Agenzia i trasferimenti da e verso l’estero che gestiscono per i clienti, anche in valuta virtuale, da 5.000 € in su (la soglia è stata abbassata da 15.000 € a giugno 2022, come ricorda la circolare 30/E). Prima delle autorizzazioni MiCA, i prestatori di servizi crypto attivi in Italia dovevano essere iscritti in un registro tenuto dall’OAM, l’organismo che vigila anche su agenti e mediatori; dal 30 giugno 2026, con la fine del regime transitorio, serve un’autorizzazione MiCA, con la Consob tra le autorità competenti.
Le sanzioni a carico del contribuente sono fissate dall’articolo 5 del decreto-legge 167/1990, nella versione in vigore al 24 ottobre 2026:
- Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, per un RW omesso o incompleto.
- Dal 6% al 30% quando le attività sono detenute in un paese incluso nella lista dei regimi fiscali privilegiati.
- Una sanzione fissa di 258 € se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza.
- Per gli intermediari che omettono di segnalare i trasferimenti, dal 10% al 25% dell’importo non segnalato.
Per dare un’idea della scala: lasciare fuori dal RW un portafoglio da 50.000 € espone a una sanzione da 1.500 a 7.500 €, prima delle imposte dovute sulle plusvalenze o sul valore. La legge italiana consente anche una correzione tardiva con sanzioni ridotte (ravvedimento operoso) finché l’ufficio non ha notificato un atto formale; il commercialista può calcolare l’importo.
DAC8: dal 2026 gli exchange segnalano le tue operazioni al fisco
Dal 2026 il monitoraggio si allarga molto. La direttiva europea nota come DAC8 (direttiva 2023/2226) obbliga i prestatori di servizi per le cripto-attività a raccogliere e comunicare i dati dei clienti residenti nell’Unione. L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 194 del 10 dicembre 2025, in vigore dal 6 gennaio 2026.
L’articolo 13 del decreto italiano prevede che, a partire dal periodo di riferimento iniziato il 1° gennaio 2026, i prestatori inviino i dati all’Agenzia entro il 30 giugno dell’anno successivo: le prime comunicazioni italiane sono quindi dovute entro il 30 giugno 2027. Per ogni cliente comunicano identità, residenza fiscale e codice fiscale, e per ogni cripto-attività i totali annui di acquisti e vendite contro valuta ufficiale, scambi contro altre crypto, pagamenti al dettaglio e trasferimenti, compresi quelli verso indirizzi non collegati a un prestatore noto. La Commissione europea indica che i primi scambi tra le autorità fiscali dell’Unione avverranno entro il 30 settembre 2027 (pagina in inglese; vedi anche la nostra pagina dell’evento sul primo scambio DAC8).
I clienti esistenti devono consegnare al proprio prestatore un’autocertificazione fiscale entro il 1° gennaio 2027; in base all’articolo 14, chi non l’ha fatto dopo due solleciti e 60 giorni viene bloccato per le operazioni soggette a segnalazione. E il DAC8 non crea per te alcun nuovo obbligo dichiarativo: RW, imposta sul valore e plusvalenze nel quadro RT restano esattamente come prima. Cambia che l’Agenzia potrà confrontare la tua dichiarazione con quanto dice il tuo exchange.
Dichiarazione crypto 2026: dove e quando presentarla, entro il 2 novembre 2026
Per plusvalenze e valori del 2025, il modello principale è il Redditi Persone Fisiche 2026. Le plusvalenze vanno nel quadro RT (sezione V-A, al 26%), i valori detenuti e l’imposta sul valore nel quadro RW. Il termine per l’invio online è il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato; la via cartacea in posta si è chiusa il 30 giugno 2026. Chi ha usato il 730 può dichiarare le plusvalenze crypto nel quadro T e i valori nel quadro W.
Il saldo delle imposte era dovuto entro il 30 giugno 2026, oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%. Entrambe le date sono passate, quindi chi paga adesso paga in ritardo e dovrebbe valutare il ravvedimento operoso. Per le plusvalenze del 2026 la dichiarazione sarà presentata nel 2027; i modelli non erano ancora stati pubblicati ad ottobre 2026 e si prevede che distinguano le plusvalenze al 33% da quelle al 26%.
Residenti all’estero (AIRE) e stranieri che si trasferiscono in Italia
Quanto detto finora vale per chi è residente fiscale in Italia. Due situazioni fanno eccezione alla regola semplice e meritano una sezione a parte: gli italiani che vivono fuori e gli stranieri che arrivano. In entrambi i casi non ti basta la cittadinanza, conta la residenza. Questa è una descrizione delle regole, non un consiglio: chi si trova in una di queste posizioni ha bisogno di consulenti in entrambi i paesi.
Italiani all’estero: l’iscrizione all’AIRE non basta da sola
L’articolo 2 del TUIR guarda a dove stanno la residenza, il domicilio e la presenza fisica per la maggior parte dell’anno, e il domicilio è il luogo delle relazioni personali e familiari. L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per più di metà anno fa presumere la residenza in Italia, salvo prova contraria. Se ti trasferisci all’estero e ti iscrivi all’AIRE, l’anagrafe dei residenti all’estero, togli quella presunzione, ma non basta a chiudere la questione: se la famiglia e il centro dei tuoi rapporti personali restano in Italia, l’Agenzia può considerarti ancora residente.
Se invece sei residente fiscale all’estero, il quadro RW, l’imposta dello 0,2% e la dichiarazione delle plusvalenze descritti sopra riguardano i residenti in Italia, e a te si applicano le regole del paese in cui vivi. Se ti sei trasferito in Francia, la lezione precedente di questo percorso spiega quel sistema. Nell’anno del trasferimento la data in cui diventi non residente conta molto: chiedi a un commercialista di fissarla per iscritto, perché le plusvalenze realizzate prima e quelle dopo seguono regole diverse. E con il DAC8 l’exchange comunica al fisco la residenza fiscale che hai dichiarato: deve corrispondere alla realtà.
Stranieri che si trasferiscono in Italia: tutto quanto sopra, più due livelli in più
Trasferirsi in Italia ti assoggetta a tutto ciò che hai letto, una volta diventato residente fiscale: aliquota, RW, imposta dello 0,2%, DAC8. Per chi arriva da Stati Uniti e Regno Unito si aggiungono due livelli.
Cittadini statunitensi: due dichiarazioni, una plusvalenza
Gli Stati Uniti tassano i propri cittadini sul reddito mondiale ovunque vivano. La Publication 54 dell’IRS (in inglese) dice che i trattati contengono una «saving clause», quindi i cittadini americani di norma non possono usare un trattato per ridurre l’imposta americana, e la doppia imposizione si attenua di solito con un credito per le imposte pagate all’altro paese. Per un cittadino americano che vive in Italia questo significa che la plusvalenza su una vendita di bitcoin va dichiarata in Italia (26% o 33%) e nella dichiarazione americana, dove l’IRS tratta le attività digitali come proprietà e le vendite vanno sul modulo 8949. L’imposta italiana pagata può normalmente essere richiesta come credito d’imposta estero contro l’imposta americana sulla stessa plusvalenza. L’esclusione del reddito da lavoro all’estero copre i redditi da prestazioni personali, non le plusvalenze da investimento.
Gli obblighi dichiarativi non si sostituiscono a vicenda: il RW e l’imposta dello 0,2% sono separati dalle comunicazioni americane sui conti esteri. I due sistemi differiscono anche per periodi di detenzione, costo fiscale e anno in cui cade la plusvalenza, e il credito per imposte estere ha limiti propri, quindi il risultato dipende dai tuoi numeri. Rivolgiti a un consulente fiscale americano con clienti espatriati.
Cittadini britannici: decide la residenza
Un britannico diventato residente in Italia è tassato dall’Italia sulle plusvalenze crypto secondo le regole sopra. Il Regno Unito e l’Italia hanno una convenzione contro le doppie imposizioni del 1988, in vigore dal 31 dicembre 1990. Le regole sui non residenti temporanei dell’HMRC (in inglese) possono comunque far rientrare nella tassazione britannica le plusvalenze realizzate all’estero se torni nel Regno Unito entro cinque anni e rispetti le condizioni di residenza: un soggiorno breve in Italia va quindi controllato anche sul lato britannico.
Rivalutazioni, ISEE e che cosa resta poco chiaro
Due finestre passate hanno permesso ai possessori di sostituire il costo di acquisto con il valore di mercato a una certa data, in cambio di un’imposta sostitutiva: il 14% sul valore al 1° gennaio 2023 (legge 197/2022) e il 18% sul valore al 1° gennaio 2025 (legge 207/2024, commi da 26 a 29), da versare entro il 30 novembre 2025 in un massimo di tre rate annuali. Entrambe sono chiuse, e nelle leggi in vigore al 24 ottobre 2026 non compare nessuna nuova finestra. Usare un valore rivalutato non genera mai una perdita deducibile.
La legge di bilancio 2026 dice anche che le crypto conteranno tra le attività finanziarie usate per l’ISEE, l’indicatore della situazione economica per molte prestazioni, dopo l’adozione di un decreto attuativo. Ad ottobre 2026 non abbiamo trovato alcun decreto del genere.
Punti che non abbiamo potuto chiarire dai testi ufficiali e che dovresti sollevare con un consulente se ti riguardano:
- L’aliquota su una plusvalenza ottenuta scambiando crypto con un token di moneta elettronica in euro nel 2026.
- L’aliquota su una vendita fatta a fine 2025 i cui proventi sono arrivati nel 2026: le istruzioni fanno riferimento al periodo d’imposta in cui il corrispettivo è percepito, mentre il 33% si applica alle plusvalenze «realizzate» dal 2026.
- I numeri di articolo delle norme sulle crypto nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi, che si applica dal 2027.
- Se la legge di bilancio 2027 cambierà le aliquote: ad ottobre 2026 non era disponibile alcun testo.
Le prossime date da tenere d’occhio sono il 2 novembre 2026 per il Redditi PF, il 1° gennaio 2027 per il nuovo testo unico e per la scadenza dell’autocertificazione DAC8, e il 30 giugno 2027 per le prime comunicazioni DAC8. Per chi parte da zero, l’ordine di lavoro è lo stesso ogni anno: conserva il registro di ogni acquisto, vendita e scambio con date e valori in euro, elenca ogni portafoglio nel RW, controlla l’imposta dello 0,2%, poi dichiara le plusvalenze all’aliquota dell’anno di vendita.



